Obblighi di Toremar in caso di disservizio

1. In caso di ritardo TOREMAR informa i passeggeri dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile, ma non oltre 30 minuti dopo la partenza prevista o un’ora prima dell’arrivo previsto.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, TOREMAR di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3. Quando TOREMAR prevede ragionevolmente che una corsa subisca un ritardo superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, deve offrire gratuitamente ai passeggeri generi di conforto e bevande in quantità ragionevole in funzione dei tempi di attesa, se sono disponibili sulla nave o in porto o possono essere ragionevolmente forniti.

4. In caso di ritardo che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, i passeggeri ricevono gratuitamente la sistemazione in albergo o di altro tipo e il trasporto tra il porto e la sistemazione, oltre ai pasti e ai generi di conforto di cui al comma 3.

5. Se il servizio marittimo non può più essere proseguito, TOREMAR organizza, ove possibile e quanto prima, servizi di trasporto alternativi per i passeggeri.

6. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti TOREMAR di fatto presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

7. Quando TOREMAR prevede ragionevolmente che un servizio marittimo passeggeri subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, il passeggero immediatamente:
a) riceve l’offerta di servizi di trasporto alternativi a condizioni ragionevoli o, se ciò non è praticabile, viene informato in merito a servizi di trasporto alternativi offerti da altri operatori di trasporti;
b) riceve il rimborso del prezzo del biglietto, qualora non accetti i servizi di trasporto alternativi di cui alla lettera a).
Il rimborso di cui alla lettera b) avviene a condizioni identiche a quelle previste per il risarcimento di cui al comma 8.

8. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere a TOREMAR un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo dovuto a cancellazione o a ritardo alla partenza. I risarcimenti minimi sono fissati come segue:
a)    il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
b)    il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti;
c)    Il 100% del prezzo del biglietto se il vettore non fornisce servizi alternativi o le informazioni di cui al comma 7, lettera a).

9. Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda.

10. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili (per quanto riguarda in particolare il periodo di validità e la destinazione). Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

11. I commi 8, 9 e 10 non si applicano se il ritardo o la cancellazione è provocato da circostanze eccezionali che ostacolano l’esecuzione del servizio di trasporto, che non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

12. TOREMAR deve, nei casi di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7, annotare e trasmettere alla Regione entro 48 ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti.

13. TOREMAR dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto.

14. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.