Obblighi di Toremar verso le persone a mobilità ridotta (prm)

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1. È fatto divieto a TOREMAR per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:
a) di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
b) di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

2. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

3. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, TOREMAR è responsabile di fornire gratuitamente all’interessato l’assistenza di cui all’A llegato “PRM” per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

4. A bordo delle navi TOREMAR fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta per lo meno l’assistenza di cui all’Allegato  “PRM”.

5. TOREMAR ha l’obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:
a) l’assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo a TOREMAR anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
b) TOREMAR adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all’a ssistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;
c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), TOREMAR, fa tutto il possibile per garantire che l’assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;
d) l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato:
I. a un’ora stabilita da TOREMAR a condizione che non preceda di più di 60 minuti l’orario di partenza pubblicato;
II. qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.
e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un’animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica a TOREMAR, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.

6. TOREMAR, inoltre:
a) assicura che il proprio personale che fornisce un’assistenza diretta alle persone disabili e a mobilità ridotta abbia le conoscenze per soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o della riduzione di mobilità, fornendo una formazione incentrata sull’assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato  “PRM”, a tutto il personale che lavora a diretto contatto con i viaggiatori;
b) assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

7. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito da TOREMAR. Se necessario, si fa tutto il possibile per fornire rapidamente attrezzatura di sostituzione.

8. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.